Art. 1.

      1. I componenti di nuclei familiari residenti, da almeno cinque anni, in comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso entro i confini di un'area naturale protetta terrestre possono detrarre dall'imposta sui redditi un importo massimo di 1.000 euro annui in relazione alle spese documentate da essi sostenute per l'acquisto di combustibili per il riscaldamento domestico.